La scuola non è proprietaria degli edifici in cui ha sede e non appalta opere pubbliche.
Non sono previste liste di attesa per le istituzioni scolastiche.
I tempi medi sulle procedure didattiche e sulle procedure amministrative sono descritti nella carta dei servizi. LINK alla carta dei servizi didattici e amministrativi dell’istituzione scolastica.
Sezione non significativa per le scuole
PTOF Piano Triennale dell’Offerta Formativa (Link al documento) RAV Rapporto di Autovalutazione (Link al documento) 1. Uguaglianza Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio – economiche. 2. Imparzialità e regolarità I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri »
Art. 32 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. LINK alla Carta dei Servizi Questa istituzione scolastica NON ha ricevuto rilievi dagli organi di controllo interno, dagli organi di revisione amministrativa e contabile. Questa »
Voce non significativa per le scuole
L’articolo 18 del D.L. 83/2012 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella Legge 134/2012, prevede che «La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della »
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni »
Art. 23 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta »