Controlli e rilievi sull’amministrazione
Art. 32 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
LINK alla Carta dei Servizi
Questa istituzione scolastica NON ha ricevuto rilievi dagli organi di controllo interno, dagli organi di revisione amministrativa e contabile.
Questa istituzione scolastica NON ha ricevuto rilievi dalla Corte dei Conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli Uffici.